Introduzione
In un’operazione coordinata dalla procura della Repubblica di Monza, il Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Milano ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo nei confronti della holding Lagfin S.C.A., che detiene la maggioranza del gruppo Campari. Il blocco riguarda azioni ordinarie per un valore di circa 1,29 miliardi di euro.
L’operazione sorge da una verifica fiscale sulla fusione per incorporazione tra la controllata italiana e la holding estera del 2018: secondo le autorità, non sono state adeguatamente dichiarate al fisco italiano plusvalenze per circa 5,3 miliardi di euro: la cosiddetta exit tax. L’ipotesi contestata è quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici e di responsabilità amministrativa per la persona giuridica.
Tra gli indagati per dichiarazioni fiscali fraudolente c’è anche il presidente di Campari Luca Garavoglia. La Procura aveva già avviato un’indagine penale lo scorso anno dopo che i controlli della Guardia di Finanza avevano portato alla luce circa 1 miliardo di euro di presunte imposte non pagate nel biennio 2018-2020, dovute da Lagfin. L’indagine preliminare era stata avviata nel giugno del 2024 dopo che la Procura aveva registrato sul registro degli indagati Lagfin S.C.A. per presunta evasione fiscale.
Il vincolo è stato apposto sulle azioni ordinarie della partecipata fino a coprire l’importo dell’imposta non versata, facendo scattare un significativo impatto patrimoniale per Lagfin e, indirettamente, per il gruppo Campari. Fino al giorno precedente, il titolo aveva convinto gli investitori, registrando un guadagno dell’11,29% e portando gli analisti di JP Morgan a definire il titolo Campari “Neutral” dal precedente “Underweight”. Lagfin ha risposto dichiarando di aver “adempiuto con il massimo scrupolo ai propri obblighi fiscali in tutte le giurisdizioni”.
La storia di Campari
Tutto inizia nel 1860, quando Gaspare Campari ideò una miscela liquida dal colore rosso rubino e dal gusto distintivo, ricetta tuttora rimasta invariata. Pochi anni dopo, Gaspare aprì un bar in Galleria Vittorio Emanuele II di Milano, che diventerà poi il Caffè Campari. Nel corso del Novecento, Campari consolidò la sua presenza industriale con l’apertura dello stabilimento a Sesto San Giovanni, per far fronte alla crescente domanda internazionale.
Nel 1920 furono introdotti due cocktail iconici: Negroni e Americano; continuarono anche le collaborazioni con artisti come Leonetto Cappiello e Fortunato Depero, con il suo manifesto futurista.
Nel 1979 Alicros S.P.A., società della famiglia Garavoglia, assunse il controllo del gruppo; successivamente, sotto la guida di Ugo e Luca Garavoglia, Alicros consolidò la sua partecipazione detenendo la maggioranza assoluta del capitale di Davide Campari-Milano S.P.A. Nel 1990 venne lanciata la campagna Red Passion, con lo scopo di riassumere i quattro valori del brand: passione, cosmopolitismo, unicità e prestigio.
Nel 2001 il gruppo Campari si quota in borsa in Italia, con Alicros S.P.A. che deteneva ancora il 51% delle azioni. Seguirono poi ulteriori acquisizioni: il brand SKYY Vodka, il marchio Aperol, il brand Glen Grand – whisky scozzese – e il Wild Turkey – bourbon americano.
Nel 2018, il controllo del gruppo Campari fu trasferito direttamente alla Lagfin S.C.A., società del Lussemburgo: con questa operazione il gruppo ha voluto semplificare la catena delle holding. Il progetto di fusione transfrontaliera tra Lagfin, incorporante, e l’italiana Alicros, incorporata, aveva l’obiettivo di razionalizzare nonché semplificare la struttura del gruppo cui la società incorporata appartiene, permettendo una maggiore efficacia nella gestione delle attività mediante la riduzione dei livelli decisionali e dei costi di gestione.
La exit tax e il sequestro preventivo
La fusione transfrontaliera – come quella tra Lagfin S.C.A. e Alicros S.P.A. – comporta il pagamento della exit tax: si tratta dell’imposta sui redditi dovuta sulle plusvalenze realizzate in occasione del trasferimento della residenza verso uno Stato estero. La exit tax è regolata dall’articolo 166 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi – T.U.I.R. – che prevede una presunzione di realizzo al valore normale dei beni dell’impresa, escluse le attività che restano in Italia. Per quanto riguarda la fusione transfrontaliera, la disciplina di riferimento è l’articolo 179 T.U.I.R., che rinvia al 166 in caso di trasferimento di attività o sede al di fuori del territorio italiano. La disciplina è stata rafforzata dal d.lgs. 142/2018, che ha recepito la Direttiva UE 2016/1164 in tema di pratiche di elusione fiscale che incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno.
Il provvedimento emesso dalla procura rientra nella misura cautelare reale prevista dall’articolo 321 del codice di procedura penale: il sequestro preventivo per equivalente. La norma consente al giudice di impedire che i beni riconducibili a un reato vengano dispersi o utilizzati per fini illeciti, disponendo un blocco provvisorio. Nel caso in questione, la misura è stata applicata in base all’articolo 322-ter del Codice, che permette la confisca per equivalente: nel caso in cui il profitto del reato non sia più disponibile, lo Stato può aggredire beni di valore corrispondente, anche se non direttamente collegati all’evasione fiscale.
Il sequestro po’ essere disposto dal Giudice per le Indagini Preliminari (GIP) su richiesta del pubblico ministero, dopo aver verificato il fumus commissi delicti – la presenza di indizi concreti di reato – e il periculum in mora – il rischio che i beni possano essere alienati, i due presupposti previsti dall’articolo 321 del Codice.
Una volta emesso, la Guardia di Finanza esegue ciò che dispone il decreto, notificando il vincolo ai soggetti interessati. Per quanto riguarda le azioni quotate in Borsa, il sequestro si traduce nel blocco delle operazioni di compravendita e, in alcuni casi, nella limitazione dei diritti di voto legati ai titoli sequestrati.
L’ipotesi di reato contestata a Lagfin è quella di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, prevista dall’articolo 3 del d.lgs. 74/2000, in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: la norma punisce chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sull’iva, induce in errore l’amministrazione finanziaria mediante false rappresentazioni contabili o altri mezzi fraudolenti, con la pena fino a 6 anni di reclusione.
Il sequestro produce effetti immediati sul patrimonio, seppur non sia una condanna definitiva. La società, ex articolo 324 del Codice, può chiedere il riesame del provvedimento entro dieci giorni davanti al Tribunale del Riesame, che valuterà se sussistano ancora i presupposti della misura cautelare.
Conclusione
In seguito a sequestro, Lagfin ha dichiarato che la questione fa riferimento a un contenzioso fiscale in essere da due anni e “non ha mai riguardato in alcun modo il gruppo Campari”. Oltretutto, in quanto Lagfin detiene più dell’80% dei diritti di voto, la misura non può intaccare la partecipazione di controllo di Lagfin in Campari.
Il sequestro delle azioni di Lagfin rappresenta dunque un modo secondo cui uno Stato può effettivamente esercitare il regime della trasparenza societaria e della responsabilità fiscale, cercando sempre di ridurre l’evasione fiscale, nonché l’elusione fiscale. Lagfin, secondo quanto è stato contestato, avrebbe solo formalmente trasferito gli asset detenuti dalla società italiana a una società neocostituita, mentre la gestione effettiva del ramo d’azienda finanziario sarebbe stato esercitato a livello di casa madre estera.
